Iniziare a lavorare: Lavoro occasionale accessorio
09-03-10 Dal sito dell’Inps: www.inps.it
E’ una particolare tipologia di rapporto di lavoro, prevista dalla Legge di Riforma del Mercato del Lavoro n. 30/02 e recentemente modificata dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e, da ultimo dall’art. 7-ter, comma 12 della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, prevedendone l’utilizzo nei seguenti ambiti di attività
- lavori domestici; giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; insegnamento privato supplementare; manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà; attività agricole di carattere stagionale e non; consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; attività specifiche dei settori commercio, turismo e servizi (es. commesso, addetto alle vendite, cameriere, addetto alle pulizie, ecc.).e di altri settori.
La sua finalità è quella di regolamentare e di far emergere ai fini previdenziali piccole attività lavorative, definite appunto ‘accessorie’, non riconducibili a veri e propri contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. In questo modo si offrono occasioni di impiego e di integrazione di reddito a soggetti considerati ‘deboli’ o a rischio di esclusione sociale, come quelli usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro.
ATTENZIONE. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
Chi può svolgere lavoro occasionale accessorio
- a) pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; - b) studenti nei periodi di vacanza
sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado” (art. 22, comma 1, lettera f, Legge n. 133 del 6/8/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):- a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
- c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, (art. 70, comma 1, lettera e) modificato dalla Legge n. 33/2009).
Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.
Limiti economici per il prestatore
Il prestatore, per lo svolgimento di attività di natura occasionale accessoria, non può ricevere compensi superiori a 5.000 euro nell’anno solare da parte di ciascun singolo committente.
Può, però, avere più rapporti di lavoro ‘accessorio’ nell’anno.
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (es. cassintegrati, lavoratori in mobilità), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per l’anno 2009, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare.
Limiti economici per il committente
Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro, per anno fiscale.
Il pagamento mediante i ‘buoni’
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei ‘buoni’, il cui valore nominale è pari a 10 euro.
E’ anche disponibile un buono ‘multiplo’ del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili.
Quindi:
- il committente (datore di lavoro) acquista i ‘ buoni’ presso il concessionario (sedi provinciali dell’Inps);
- il prestatore (lavoratore) ‘cambia’ i buoni presso un qualunque ufficio postale, ricevendo, per ogni ‘buono’, un compenso netto di 7,50 euro (nel caso si utilizzi il ‘buono multiplo’, il compenso netto è di 37,50 euro).
Del valore rimanente:
- a) 1,30 euro costituiscono i contributi previdenziali versati, per conto del lavoratore, alla gestione separata INPS;
- b) 0,70 euro costituiscono i contributi versati all’Inail per l’assicurazione anti-infortuni;
- c) 0,50 euro spettano al concessionario, per la gestione del servizio.
Vantaggi
Per il committente
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Per il prestatore
- Il compenso, per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
- Sono garantite una copertura previdenziale ed una assicurativa per gli infortuni sul lavoro.
- Il lavoro occasionale accessorio è riconosciuto ai fini dell’anzianità contributiva e del diritto alla pensione ed è cumulabile con i trattamenti pensionistici.
Per ulteriori e più specifiche informazioni si rimanda alla sezione ‘Lavoro occasionale accessorio’ del sito www.inps.it.