Category: Inizio a lavorare: Inps

mar 13 2010

Iniziare a lavorare: Lavoro a progetto

13 Marzo 2010 :  dal sito www.inps.it

Il lavoro a progetto prende il posto, con l’esclusione di alcune categorie di lavoratori, delle ‘collaborazioni coordinate e continuative’ ed è ancorato ad un progetto o programma di lavoro o fase di esso, determinato dal committente e indicato con precisione nel contratto.

Il lavoratore a progetto

E’ un lavoratore autonomo cui l’azienda committente affida la realizzazione di un determinato progetto o programma di lavoro.
Egli può gestire tale progetto o programma di lavoro autonomamente, anche se nel rispetto del coordinamento con le esigenze di organizzazione dell’azienda committente, ed utilizzando le risorse messe a disposizione dal committente stesso allo scopo di raggiungere l’obiettivo concordato.
Il collaboratore a progetto può, salvo diverso accordo tra le parti, svolgere la sua attività a favore di più committenti e ha diritto ad essere riconosciuto autore delle invenzioni fatte nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Cosa si intende per ‘progetto’ e per ‘programma di lavoro’

  • Il progetto è un’attività collegata ad un determinato risultato finale, stabilito dal committente, e con un preciso limite temporale entro cui quel risultato deve essere raggiunto.
  • Il programma di lavoro è un’attività che non deve necessariamente essere ricondotta ad un risultato finale ed avere un limite temporale predeterminato.

Forma contrattuale

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve necessariamente indicare:

  • la durata, determinata o determinabile della prestazione lavorativa ;
  • indicazione del progetto o del programma di lavoro;
  • il corrispettivo, con indicate le modalità ed i tempi di pagamento;
  • forme di coordinamento del lavoratore al committente per l’esecuzione del lavoro;
  • eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.
  • Se il contratto non prevede l’indicazione di uno specifico progetto o programma di lavoro, il rapporto – in sede giudiziale – si può considerare di lavoro subordinato a tempo indeterminato .

Durata

La durata della prestazione lavorativa, indicata nel contratto, può essere determinata cioè stabilita con precisione dal committente e dal collaboratore, oppure determinabile, in funzione del raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Il contratto di lavoro a progetto si estingue al momento della realizzazione del progetto o del programma che ne costituisce l’oggetto. Nel caso in cui il progetto o il programma sia ultimato prima della scadenza stabilita, il contratto si considera concluso, ma il compenso sarà dovuto comunque per intero al collaboratore a progetto.

Rinnovo

Il contratto di lavoro a progetto non può essere rinnovato. E’ possibile, tuttavia, stipulare con lo stesso datore di lavoro ulteriori contratti per la realizzazione di nuovi progetti o programmi.

Aspetti retributivi, previdenziali e di tutela sociale

  • 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
  • 2. Il lavoratore a progetto, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto:
    • 3. alla pensione di vecchiaia, inabilità e ai superstiti
    • 4. alla pensione supplementare
    • 5. al supplemento di pensione
    • 6. all’assegno di invalidità
    • 7. alla totalizzazione dei contributi.

Assegno per il nucleo familiare

Il lavoratore a progetto, iscritto alla Gestione Separata Inps, ha diritto all’ assegno per il nucleo familiare nel caso in cui il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare derivi:

  • solo da lavoro dipendente;
  • solo da lavoro parasubordinato;
  • da attività miste (lavoro dipendente e lavoro parasubordinato), compiute dai due coniugi oppure dal solo lavoratore richiedente.

Maternità e Congedo parentale

  • La lavoratrice a progetto ha diritto all’indennità di maternità se ha almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori alla data del parto.
    E’ prevista, inoltre, la sospensione del rapporto di lavoro e una proroga dello stesso per un periodo di 180 giorni.
  • Non ha diritto al congedo parentale.

Disoccupazione, mobilità e Cig

Il lavoratore a progetto non ha diritto alle prestazioni di mobilità, di disoccupazione e di Cassa integrazione guadagni.

Malattia e infortunio

In caso di malattia ed infortunio, il rapporto di lavoro rimane sospeso, senza erogazione della retribuzione mensile.
La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente, inoltre, può recedere dal contratto se la sospensione è per un periodo:

  • superiore a 30 giorni, per i contratti a durata determinabile;
  • superiore ad un sesto della durata stabilita, per i contratti con durata determinata.

Malattia in caso di ricovero ospedaliero

Si ha diritto ad una indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private, fino ad un massimo di 180 giorni. L’indennità spetta per ogni giorno di degenza in percentuale a seconda dei contributi versati.

Le disposizioni sul lavoro a progetto non si applicano :

  • ai collaboratori occasionali con non più di 30 giorni di lavoro all’anno con lo stesso committente e con un compenso complessivo non superiore a 5.000 euro ;
  • alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad appositi albi professionali, già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. 276/03;
  • alle collaborazioni coordinate e continuative rese a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
  • ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed ai partecipanti a collegi e commissioni;
  • alle persone che percepiscono la pensione di vecchiaia;
  • ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle scuole.

Pertanto, queste categorie di lavoratori possono continuare ad operare con il ‘vecchio’contratto di collaborazione coordinata e continuativa (13/03/10)

mar 10 2010

Iniziare a lavorare: Lavoro autonomo occasionale

10-03-10: Iniziare a lavorare

dal sito www.inps.it

Per ‘prestazione autonoma occasionale’ si intende un’ attività svolta da chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio:

  • con lavoro proprio
  • nella completa autonomia circa il tempo e il modo della prestazione
  • senza vincolo di subordinazione
  • senza alcun coordinamento con il committente

Obbligo di iscrizione all’Inps

Dal primo gennaio 2004
i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata dell’Inps qualora, a prescindere dal numeor dei committenti delle prestazioni effettuate, il loro reddito nell’anno solare superi i 5.000 euro.
L’obbligo di iscrizione all’Inps ricade sul lavoratore, il quale deve, utilizzare l’apposito modello predisposto dall’Istituo e disponibile sia presso le Sedi sia sul sito internet www.inps.it. L’iscrizione va fatta una sola volta. Pertanto, chi si iscrive nel 2004 non dovrà farlo negli anni successivi in occasione di nuove attività di lavoro occasionale.

Obbligo di contribuzione

Spetta al lavoratore comunicare al committente interessato il superamento della soglia dei 5.000 euro.
Il committente, o i committenti interessati, devono provvedere al versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, utilizzando il modello F24 e i codici in uso per le collaborazioni coordinate e continuative.

Nota Bene: L’obbligazione contributiva è dovuta solo sulla quota di reddito superiore ai 5.000 euro.

Aspetti previdenziali e di tutela sociale

  • I lavoratori autonomi occasionali hanno diritto all’ assegno per il nucleo familiare secondo la disciplina prevista per i’lavoratori a progetto’, ma solo se iscritti alla Gestione Separata.
  • Hanno diritto alle indennità di maternità e di malattia in caso di ricovero ospedaliero secondo la disciplina prevista per i ‘lavoratori a progetto’, ma solo se iscritti alla Gestione Separata.
  • Non hanno diritto all’ indennità di disoccupazione.

Si precisa, inoltre, che…

per i ‘lavoratori autonomi occasionali’ è escluso l’obbligo assicurativo presso l’INAIL a prescindere dalla durata della prestazione e dall’importo del compenso stabilito dalle parti.

Per il lavoratore autonomo occasionale non c’è mai l’obbligo di collegare la propria collaborazione ad un progetto, anche nel caso in cui, a fronte di uno o più rapporti di lavoro, superi nell’anno solare la soglia dei 5.000 euro e/o dei 30 giorni lavorativi.

mar 09 2010

Iniziare a lavorare: Lavoro occasionale accessorio

09-03-10 Dal sito dell’Inps: www.inps.it

E’ una particolare tipologia di rapporto di lavoro, prevista dalla Legge di Riforma del Mercato del Lavoro n. 30/02 e recentemente modificata dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e, da ultimo dall’art. 7-ter, comma 12 della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, prevedendone l’utilizzo nei seguenti ambiti di attività

  • lavori domestici; giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; insegnamento privato supplementare; manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà; attività agricole di carattere stagionale e non; consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; attività specifiche dei settori commercio, turismo e servizi (es. commesso, addetto alle vendite, cameriere, addetto alle pulizie, ecc.).e di altri settori.

La sua finalità è quella di regolamentare e di far emergere ai fini previdenziali piccole attività lavorative, definite appunto ‘accessorie’, non riconducibili a veri e propri contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. In questo modo si offrono occasioni di impiego e di integrazione di reddito a soggetti considerati ‘deboli’ o a rischio di esclusione sociale, come quelli usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro.
ATTENZIONE. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Chi può svolgere lavoro occasionale accessorio

  • a) pensionati
    titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
  • b) studenti nei periodi di vacanza
    sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado” (art. 22, comma 1, lettera f, Legge n. 133 del 6/8/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
    Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

    • a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
    • b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
    • c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

    I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, (art. 70, comma 1, lettera e) modificato dalla Legge n. 33/2009).

    Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.

Limiti economici per il prestatore

Il prestatore, per lo svolgimento di attività di natura occasionale accessoria, non può ricevere compensi superiori a 5.000 euro nell’anno solare da parte di ciascun singolo committente.
Può, però, avere più rapporti di lavoro ‘accessorio’ nell’anno.
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (es. cassintegrati, lavoratori in mobilità), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per l’anno 2009, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare.

Limiti economici per il committente

Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro, per anno fiscale.

Il pagamento mediante i ‘buoni’

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei ‘buoni’, il cui valore nominale è pari a 10 euro.
E’ anche disponibile un buono ‘multiplo’ del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili.

Quindi:

  • il committente (datore di lavoro) acquista i ‘ buoni’ presso il concessionario (sedi provinciali dell’Inps);
  • il prestatore (lavoratore) ‘cambia’ i buoni presso un qualunque ufficio postale, ricevendo, per ogni ‘buono’, un compenso netto di 7,50 euro (nel caso si utilizzi il ‘buono multiplo’, il compenso netto è di 37,50 euro).

Del valore rimanente:

  • a) 1,30 euro costituiscono i contributi previdenziali versati, per conto del lavoratore, alla gestione separata INPS;
  • b) 0,70 euro costituiscono i contributi versati all’Inail per l’assicurazione anti-infortuni;
  • c) 0,50 euro spettano al concessionario, per la gestione del servizio.

Vantaggi

Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Per il prestatore

  • Il compenso, per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
  • Sono garantite una copertura previdenziale ed una assicurativa per gli infortuni sul lavoro.
  • Il lavoro occasionale accessorio è riconosciuto ai fini dell’anzianità contributiva e del diritto alla pensione ed è cumulabile con i trattamenti pensionistici.

Per ulteriori e più specifiche informazioni si rimanda alla sezione ‘Lavoro occasionale accessorio’ del sito www.inps.it.

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